![]() Il testo è stato licenziato dopo il recepimento di varie osservazioni, tra cui, in particolare, quelle formulato del Consiglio di Stato espresse con parere n. 3126 del 5 luglio 2012. In particolare, in riferimento al preventivo di massima, viene precisato che l'assenza di prova della sua esistenza costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso. Dunque, in assenza di accordo tra professionista e cliente, l’organo giurisdizionale liquiderà le spese in base ai parametri ministeriali per il cui approfondimento quali si rimanda alla lettura del testo del decreto allegato. Riguardo alle spese, invece, il Regolamento precisa espressamente che nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare “secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”. Inoltre “non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo”. Mentre “i costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso”. E “i compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa”. Pertanto, in mancanza di espressa indicazione delle spese in sede di preventivo, l'organo giudiziario, per la loro liquidazione, non potrà che riferirsi alle prove materiali degli esborsi, non esistendo alcun parametro che possa surrogare tali quantificazioni. Nei casi in cui l’incarico venga affidato collegialmente il compenso sarà unico ma l’organo giurisdizionale potrà aumentarlo fino al doppio. Se invece l’attività non verrà portata a conclusione si terrà conto solo dell’opera effettivamente svolta. Previsto anche, per la professione forense, che “l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli” costituisca elemento di valutazione negativa. In ogni caso l'organo giudiziario non sarà mai vincolato per la liquidazione, sia nei minimi che nei massimi previsti dai parametri ministeriali, in quanto si legge sempre nella relazione “la soppressione delle forbici anche solo orientative, non potrebbe che avere come effetto quello di irrigidire il valore medio di liquidazione, privandolo dei dati che ne segnano il significato ponderale, nella logica della liquidazione per fasi di attività, del compenso professionale”. |






