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Novità e aggiornamenti normativi 

In questa pagina vengono periodicamente inseriti aggiornamenti relativi a novità normative o, comunque, inerenti il mondo del diritto ritenuti rilevanti dai nostri autori.

Per ogni aggiornamento vengono pubblicati, se disponibili, i testi normativi di riferimento o i link attraverso i quali accedervi tramite siti esterni.

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Decreto del "fare": tutte le novità principali

pubblicato da Emilio Curci   [ aggiornato in data ]

Con decreto legge del 15.06.2013, più noto come "decreto del fare" il Governo italiano ha adottato una serie di misure in via di urgenza destinate al rilancio dell'economia e allo sviluppo del paese.

Riportiamo di seguito una sintesi del testo del comunicato ufficiale tratto dal sito del Governo nella quale sono evidenziate tutte le principali novità adottate dall'esecutivo, rinviando a successive pubblicazioni specifici contributi di approfondimento sulle singole misure.

INFRASTRUTTURE

Prevista una misura che consente il cosiddetto "sblocco dei cantieri", attraverso la quale, Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce un Fondo di 2.030 milioni di euro (per il quadriennio 2013-2017) per consentire la continuità dei cantieri in corso o per l’avvio di nuovi lavori.

Previsto, inoltre, un investimento straordinario di edilizia scolastica, finanziato dall'INAIL fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ed un programma “6.000 campanili” con stanziamento di 100 milioni di euro per 200 interventi nei comuni sotto i 5.000 abitanti coinvolgendo il tessuto delle piccole e medie imprese.

È previsto anche un programma di interventi di sicurezza stradale per 300 milioni di euro per la riqualificazione di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale.

Viene favorito anche il rilancio dei porti e nautica con l'bolizione della tassa sulle piccole imbarcazioni,  la semplificazione e la facilitazione delle procedure per i dragaggi, la rimodulazione delle tasse portuali e l’implementazione dell’autonomia finanziaria dei porti per la manutenzione e la sicurezza.

EDILIZIA

Favoriti interventi di ristrutturazioni nelle città, attraverso la semplificazione e incentivazione del recupero e delle ristrutturazioni degli edifici.

Previste semplificazioni in materia di edilizia. Tra queste quelle relativa alla segnalazione di inizio attività. L'interessato potrà richiedere, infatti, allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari all’intervento edilizio.

Il certificato di agibilità potrà essere richiesto anche per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria.

Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento Unico di Regolarità contributiva, si potrà acquisire in via informatica e
avrà validità di 180 giorni.

IMPRESE

Reso più semplice l'accesso al fondo di garanzia delle PMI. E' stata, infatti, disposta la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia che consentirà di allargare il numero delle imprese che potranno utilizzare il Fondo.

Le Pmi potranno accedere a finanziamenti a tasso agevolato per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad 
uso produttivo.  I finanziamenti saranno concessi entro il 31 dicembre 2016 da banche convenzionate e avranno durata massima di 5 anni e per un valore non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa.

Viene, inoltre, ampliata l’apertura del mercato del gas naturale, liberalizzando completamente le piccole e medie aziende, in linea con quanto indicato dalla Commissione Europea e dall’Antitrust. 

Prevista una riduzione delle bollette dell’elettricità, attraverso una modifica delle modalità di determinazione delle tariffe concesse agli impianti in regime Cip6, in modo progressivo, portandole in linea con i prezzi di mercato.

Viene introdotto un indennizzo monetario a carico delle P.A. in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. 
Se il titolare del potere sostitutivo (cioè chi subentra al funzionario ‘ritardatario’) non conclude la procedura, scatta un risarcimento pari a 50 euro al giorno fino a un massimo di 2.000 euro. 
Se non liquidata, la somma potrà essere chiesta al giudice amministrativo con una procedura semplificata.

Eliminate tutte le certificazioni mediche oggi necessarie per accedere a impieghi pubblici e privati. Non vi saranno più per i cittadini adempimenti onerosi resi inutili dalle recenti novità legislative in materia di sorveglianza sanitaria sui luoghi del lavoro.

Il decreto importa anche in Italia il meccanismo delle date uniche, già in vigore in altri Stati europei. Tutti gli atti normativi del governo e i regolamenti che introducono oneri, cioè adempimenti burocratici a carico di cittadini e imprese, avranno efficacia a partire da due date prestabilite: il 1° gennaio e il 1° luglio.

AGENDA DIGITALE

Il decreto riorganizza e rende più snella e operativa la governance dell’Agenda digitale.  Anzitutto si ridefiniscono i compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, presenterà al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento, nonché delle risorse disponibili che costituiscono nel loro insieme l’agenda digitale medesima.
L’Agenzia per l’Italia digitale viene poi sottoposta alla vigilanza unicamente del Presidente del Consiglio.

Introdotto il domicilio digitale.  All’atto della richiesta della carta d’identità elettronica o del documento unificato, il cittadino potrà chiedere una casella di posta elettronica certificata.

Fascicolo sanitario elettronico (FSE): le regioni e le province autonome dovranno presentare il piano di progetto del FSE all’Agenzia per l’Italia digitale entro il 31 dicembre 2013. 
Entro il 31 dicembre 2014 questo sarà istituito. L’Agenzia per l’Italia digitale e il ministro della Salute dovranno valutare e approvare i progetti.

Prevista la Wi-fi libera (connessione alla rete internet senza fili) come in molti paesi europei. Resta però l'obbligo del gestore di garantire la tracciabilità mediante l'identificativo del dispositivo utilizzato.
L’offerta ad internet per il pubblico sarà libera e non richiederà più l'identificazione personale dell'utilizzatore.

SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Viene abolita la responsabilità fiscale solidale tra appaltatore e subappaltatore relativamente ai versamenti IVA.

Se l'unico immobile di proprietà del debitore è adibito ad abitazione principale, non potrà essere pignorato per la riscossione di crediti erariali, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli).
Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito che autorizza il riscossore a procedere con l'esproprio dell’immobile, è stato innalzato da 20mila a 120mila euro.

L’esecuzione dell'esproprio può essere resa effettiva non prima di 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, mentre in passato erano sufficienti 4 mesi.

Per quanto riguarda le imprese, i limiti alla pignorabilità già presenti nel codice di procedura civile per le ditte individuali sono estesi alle società di capitale e più in generale alle società dove il capitale prevalga sul lavoro.

Resta, comunque, salva la possibilità per i creditori diversi dallo Stato di procedere all'esecuzione anche sulla prima casa.

Innalzata a 120 rate mensili la possibile dilazione di pagamento concessa da Equitalia, a condizione che sia accertata una grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità e legata alla crisi economica tale da rendere impossibile il rispetto del piano ordinario.

Inoltre, il numero di rate non pagate che determinano la decadenza dell'accordo di rateizzazione è aumentato a 8 rate anche non consecutive.

La proroga della concessione ad Equitalia del servizio di riscossione per conto degli enti locali, già prevista dal dl 35/2013 soltanto per la riscossione dei tributi, si estende ai crediti non tributari (ad esempio, sanzioni amministrative quali le multe).

Non ci sarà più l’obbligo di comunicare, in via telematica, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli.

ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Si ampliano le facoltà di assumere delle università e degli enti di ricerca per l’anno 2014, elevando dal 20% al 50% il limite di spesa consentito rispetto alle cessazioni dell’anno precedente (turn over).
 Le singole università potranno quindi assumere nel rispetto delle specifiche disposizioni sui limiti di spesa per il personale e per l’indebitamento senza superare, a livello di sistema, il 50% della spesa rispetto alle cessazioni. 

Cinque milioni per il 2013 e per il 2014, 7 milioni per il 2015 da iscrivere sul Fondo di finanziamento ordinario delle università per l'erogazione di "borse per la mobilità" a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendano iscriversi per l’anno accademico 2013-2014 a corsi di laurea in regioni diverse da quella di residenza. Le risorse saranno suddivise tra le regioni con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

Il Ministero favorirà interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili sul Fondo per la ricerca applicata (FAR).

SEMPLIFICAZIONE PER LA CITTADINANZA

Semplificazione delle procedure di riconoscimento della cittadinanza del figlio nato in Italia da genitori stranieri al compimento della maggiore età - nei casi previsti dalla legge - in modo da evitare che disfunzioni di natura amministrativa o inadempienze da parte di genitori o di ufficiale di Stato Civile possano impedire il conseguimento della cittadinanza stessa.

GIUSTIZIA CIVILE

Previste anche misure per far fronte all'arretrato della giustizia civile.

Viene, infatti, introdotto, il ripristino della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense.

Prevista anche l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo.

Istituito anche un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello, nonchè la figura di assistente di studio presso la Corte di cassazione. Infatti 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze.

Introdotta la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

Prevista una concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici. 

Rivisto anche il cosiddetto "concordato in bianco", strumento già introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). 
Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, è stato disposto che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). 
Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura.

Novità anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo con la previsione che il giudice quando sia presentata opposizione  debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

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Danno biologico di lieve entità: aggiornate le tabelle ministeriali

pubblicato 17/giu/2013 11:08 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 17/giu/2013 11:10 ]

Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 06.06.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.06.2013 sono stati aggiornati, con decorrenza 1 aprile 2013 gli importi dei punti di invalidità da utilizzare per il calcolo del danno biologico di lieve entità così come periodicamente previsto dall'art. 139 del Dlgs 209/2005, più noto come Codice delle Assicurazioni.

I nuovi importi che, come al solito, vengono calcolati applicando le maggiorazioni previste in base alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ora prevedono un importo base per ogni giorno di invalidità assoluta di euro 46,20 ed un importo pari a 791,95 euro per il primo punto di invalidità.

Sulla nostra pagina dedicata al calcolo del danno biologico è possibile visualizzare la tabella aggiornata alle ultime modifiche ministeriali.

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Assegni familiari: arrivano i nuovi limiti reddituali previsti dall'INPS

pubblicato 28/mag/2013 08:34 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 28/mag/2013 08:36 ]

Con circolare n. 84 del 23 maggio 2013 l'INPS ha reso note le tabelle contenenti i nuovi limiti reddituali annualmente rivalutati ed i corrispondenti importi previsti per l'erogazione degli assegni familiari in base alle diverse composizioni dei nuclei.

Tali importi entreranno in vigore a far data dall'1.07.2013 e saranno validi sino al 30 giugno 2014.

La rivalutazione degli importi è stata calcolata secondo quanto previsto dall'ISTAT in merito alla variazione delle percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2011 e l'anno 2012 ed ossia pari al 3%.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione erogata dall'Istituto

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Notifiche telematiche per gli avvocati: arriva decreto ministeriale con le nuove regole tecniche

pubblicato 13/mag/2013 04:04 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 13/mag/2013 08:29 ]

In data 9.05.2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Il Decreto n. 48/2013 del Ministero della Giustizia che prova a riorganizzare con alcune modifiche la disciplina delle notifiche degli atti giudiziari eseguite dagli avvocati in via telematica.

In particolare la norma va ad incidere sull'art. 18 del DM 44/2011 fornendo, però, soluzioni ancora non troppo chiare e sicuramente meritevoli di ulteriori approfondimenti.

Il nuovo art. 18  ora prevede che l’avvocato esegua la notifica in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3-bis della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, allegando al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 

La norma, inoltre, prosegue prevedendo che tale modalità di notifica viene eseguita anche quando l'avvocato  procede allo scambio delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, co. IV c.p.c. con le altre parti costituite nel giudizio.

Nessuna modifica viene apportata al terzo comma di quest’art. 18 che, come nella versione previgente stabilisce che la parte contumace possa prendere visione degli atti del procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso.

In sintesi, dunque, affinchè l'invio sia valido è necessario che l'avvocato trasmetta, a mezzo pec, l'atto come allegato, inserendo nell'oggetto, così come previsto dalla legge n. 53/94, la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e se il procedimento è già pendente anche l'indicazione dell’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

Le modifiche più rilevanti sono, invece, contenute nei successivi commi (4, 5 e 6) i quali si occupano di definire il valore giudico degli atti e delle copie notificate in modalità telematica ed, in particolare, dell'efficacia, sotto il profilo probatorio, di quegli atti  formati su supporto analogico.

La norma infatti, al comma 4 prevede che: "l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformita' all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53". 

All'avvocato spetterebbe, dunque, l'onere di inserire una dichiarazione di conformità della copia digitale rispetto all'originale dell'atto in formato cartaceo (es: un decreto ingiuntivo) da notificare in via telematica, acquisendo così, di fatto, al difensore anche un vero e proprio potere di "autentica" dell'atto in questione.

Sul punto la norma non è molto chiara e avrà certamente bisogno di ulteriori chiarimenti soprattutto sotto il profilo dell'autentica della copia.

Interessante precisazione riguarda poi la procura alle liti che secondo il comma 5: "si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando e' rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto e' notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine". 

L'ultimo comma si occupa, infine, della ricevuta di avvenuta consegna dell'atto stabilendo che "la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e' quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.".

Le nuove regole tecniche entreranno in vigore dal 24 maggio 2013 ed ossia 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto.

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Società tra professionisti: decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale

pubblicato 09/apr/2013 10:02 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 09/apr/2013 10:09 ]

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2013 il regolamento del ministero della Giustizia, contenuto nel Dm 8 febbraio 2013 n. 34, in materia di società tra professionisti per l'esercizio di attività regolamentate dal sistema ordinistico, previsto dalla legge 183/2011 che demandava, appunto a tale provvedimento, la definizione delle relative modalità di funzionamento dell'istituto.

L’articolo 1 del regolamento definisce "società tra professionisti quelle costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile ed alle condizioni previste dall’articolo 10 commi da 3 a 11 della legge 183/2011, il cui oggetto consista nell’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".

L’articolo 2 definisce invece l'ambito di applicazione del regolamento stesso precisando che esso non incide sulle associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge 183/2011.

Sul punto è bene precisare che, naturalmente dall'ambito applicativo del decreto saranno anche escluse anche altre tipologie di società tra professionisti come, ad esempio, quella tra avvocati disciplinata dalla recente riforma dell'ordinamento forense.

Rimandando alla lettura dell'intero provvedimento per l'esame dei particolari segnaliamo le questioni più rilevanti.

Obbligo informativo

La società dovrà comunicare al cliente che potrà scegliere liberamente a quale professionista affidare l'incarico sin dal primo contatto, rendendo, altresì nota l'eventuale presenza di situazioni confliggenti con l'interesse del cliente stesso.

Tale onere dovrà essere adempiuto mediante consegna di un elenco dei soci professionisti nei quali sono distinti i soci aventi appunto la sola qualità di "professionisti" e quelli invece che hanno soltanto conferito capitali.

Caratteristiche del socio

Il regolamento stabilisce, infatti, le caratteristiche che deve avere il socio di capitali di una tra i quali quello di onorabilità (previsto per l'iscrizione all’albo professionale), l'assenza di condanne definitive ad una pena alla reclusione pari o superiore a due anni per reati non colposi e la assenza di misure di prevenzione personali o reali.

Rapporti con l'albo professionale

Il regolamento disciplina anche il procedimento dell'iscrizione della società nell'albo professionale di riferimento, rimettendo al consiglio dell’ordine il relativo onere anche di natura disciplinare.

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Decreto flussi lavoratori stagionali 2013: al via le domande

pubblicato 27/mar/2013 08:22 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 27/mar/2013 08:25 ]

Da ieri sono aperte le domande per assumere lavoratori stranieri stagionali così come previsto dal DPCM del 15.02.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 25.03.2013.

Le norme richiamate consentono infatti l'assunzione di trentamila lavoratori stagionali provenienti da paesi extracomunitari  e, per la precisione, esclusivamente, quelli da Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Macedonia, Marocco, Mauritius, NIger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina e Tunisia.

Tra questi cinquemila sono limitati ai lavoratori provenienti dagli Stati sopra elencati che siano già entrati in Italia nei due anni precedenti. In tal caso la domanda dovrà essere inoltrata direttamente dal datore di lavoro e avrà validità pluriennale.

Tutti gli altri potranno, invece, avanzare richiesta di ingresso utilizzando la procedura telematica indicata sul sito internet del Ministero dell'Interno sino al 31 dicembre 2013.

Tutti i chiarimenti e le notizie anche in merito alle modalità di compilazione ed invio delle domande sono contenuti nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

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Garante privacy: no ai dati sanitari dei cittadini pubblicati sui siti dei Comuni

pubblicato 13/mar/2013 05:17 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 13/mar/2013 05:21 ]

Il Garante fa rimuovere i dati personali dalle ordinanze di dieci Comuni. E sono in arrivo sanzioni.

Sì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini.
Il Garante per la privacy ha fatto oscurare dai siti web di dieci Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio per determinati cittadini. Nuovi provvedimenti sono in arrivo per altri Comuni.

Nelle ordinanze, con le quali i sindaci disponevano il ricovero immediato di diversi cittadini, erano infatti indicati "in chiaro" non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (ad es. "infermo mentale"), o altri dettagli davvero eccessivi, quali ad esempio l'indicazione di "persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio". Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l'Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa [doc. web n. 1793203] emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Le ordinanze, per giunta, oltre ad essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all'archivio degli atti dell'ente, erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca, come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.

Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l'Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti aventi ad oggetto il ricovero per trattamento sanitario obbligatorio dagli indici e dalla cache.


I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa.

"La sacrosanta esigenza di trasparenza della Pubblica amministrazione - ha commentato Antonello Soro, Presidente dell'Autorità -non può trasformarsi in una grave lesione per la dignità dei cittadini interessati. Prima di mettere on line sui propri siti dati delicatissimi come quelli sulla salute, le pubbliche amministrazioni, a partire da quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni, devono riflettere e domandarsi se stanno rispettando le norme poste a tutela della privacy. E devono evitare sempre di recare ingiustificato pregiudizio ai cittadini che amministrano. Oltretutto, errori gravi e scarsa attenzione alle norme comportano come conseguenza che il Garante debba poi applicare pesanti sanzioni" .

L'Autorità procederà, infatti, ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali.

Tratto dal sito: www.garanteprivacy.it

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Garante privacy: wi-fi libero negli esercizi pubblici senza necessità di identifcazione dell'utente

pubblicato 15/feb/2013 10:30 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 15/feb/2013 10:43 ]

Il Garante per la privacy, su invito della FIPE (Federazione italiana Pubblici Esercizi) ha chiarito che la connessione Wi-fi messa a disposizione dagli esercizi pubblici per i propri clienti deve essere libera e senza obbligo di registrazione per chi intende connettere alla rete il proprio dispositivo.


Questo è il contenuto di una nota messa a disposizione della stampa, appunto dalla Fipe con cui è stato chiarito questo concetto.

La federazione si era, infatti, rivolta al Garante per la privacy al fine di chiarire un annoso problema provocato dal "decreto Pisanu" che aveva obbligato i gestori degli esercizi pubblici non solo ad ottenere una specifica autorizzazione dalla Questura, ma anche a registrare i datti di tutti i propri clienti che avessero bisogno di collegarsi alla rete.

Nononstante tale decreto fosse stato abolito dal cosidetto decreto "milleproroghe" del 2010 sul punto vi era ancora incertezza non solo sulla permanenza di tale obbligo, ma anche sulle eventuali responsabilità dei gestori per l'utilizzo della rete wireless da parte dei propri utenti.

 Il Garante, nella risposta fornita a Fipe, sul punto ha ribadito che questo caso rientra fra quelli in cui non può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza necessità del consenso del soggetto interessato, in base all’art. 24 del Codice.

Pertanto, in primo luogo, gli esercenti che ancora dispongono di strumenti per il monitoraggio e l’archiviazione dei dati possono eliminarli, senza il rischio di alcuna responsabilità, ovvero, se intendono continuare ad utilizzare tali sistemi di identificazione,  sono tenuti a rendere informati i propri avventori dell’utilizzo che viene fatto dei dati monitorati, attraverso la sottoscrizione da parte loro del consenso al trattamento degli stessi, di cui all’art. 13 del Codice.

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Riforma forense: pubblicata la legge sulla gazzetta ufficiale. Il dossier del Consiglio Nazionale Forense

pubblicato 23/gen/2013 10:47 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 14/feb/2013 09:17 ]

Sulla gazzetta Ufficiale del 22.01.2013 è stato pubblicato il testo definitivo della legge n. 274/2012, contenente le disposizioni riguardanti la riforma della professione forense e la sua attuazione.

Subito dopo la pubblicazione del testo il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato un apposito dossier nel quale illustra le novità principale e i vari passaggi, anche temporali, per la definitiva entrata in vigore della riforma.

Ricordiamo, infatti, che molte delle disposizioni contenute nella legge entreranno in vigore soltanto dopo l'emanazione di alcuni decreti ministeriali di attuazione.

Pubblicità informativa, obbligo di formazione continua, nuove regole sulla determinazioni dei compensi e conferimento dell’incarico (compreso il divieto di patto di quota lite), attività di consulenza stragiudiziale tendenzialmente affidata agli avvocati e riserva di difesa negli arbitrati rituali e ancora incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine e componente del Cda o comitato dei delegati della Cassa forense sono le determinazioni del nuovo ordinamento forense che entreranno, invece, in vigore immediatamente, il 2 febbraio prossimo. 

Su questa pagina del Consiglio Nazionale forense è possibile consultare il dossier e accedere a tutta la documentazione correlata.

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Contributo unificato per le spese di giustizia: nuovi aumenti previsti dalla legge di stabilità 2013

pubblicato 09/gen/2013 03:38 da Emilio Curci   [ aggiornato in data 14/feb/2013 09:38 ]

Il Ddl stabilità 2013, entrato in vigore in data 1 gennaio 2013 ha previsto ulteriori aumenti per il contributo unificato con particolare riferimento ai giudizi amministrativi.

Aumenta, infatti, da € 1.500 a € 1.800 il contributo unificato per i giudizi da trattare con rito amministrativo abbreviato ed ossia per le materie previste dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo e altre disposizioni speciali.

Notevoli variazioni, invece, subiscono gli importi per i giudizi in materia di appalti.

Infatti, il contributo unificato, originariamente stabilito in misura fissa a 4.000 euro deve essere ora corrisposto in base ai seguenti scaglioni di valore:

- € 2.000 per controversi di valore pari o inferiore a euro 200 mila;
- € 4.000 per controversie di valore compreso tra 200 mila e 1.000.000 euro;
- € 6.000 per controversie di valore superiore a 1.000.000 euro.

Aumentato anche l'importo per i ricorsi amministrativi ordinari e per quelli straordinari al Presidente della Repubblica che da 600 euro passa a 650 euro.

Previsto, come già effettuato in sede civile un aumento del contributo unificato della metà anche per le impugnazioni. L'art. 1 comma 27 del Ddl stabilità infatti prevede che:  “Il contributo di cui all’articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 1 lettera a), è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.”

Un importante novità invece è prevista nei casi di rigetto di impugnazioni amministrative o civile. Infatti il Ddl stabilità ha anche previsto l'aggiunta del comma 1-quater all’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia che recita: “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Dunque in caso di rigetto dell'impugnazione, anche se incidentale, sarà prevista una sorta di sanzione pari all'importo del contributo unificato già versato all'atto dell'introduzione del relativo giudizio.

Tra gli allegati la tabella aggiornata alle modifiche normative introdotte.

I nuovi importi saranno operativi decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della norma e, dunque, a far data dall'1 febbraio 2013.

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