![]() In particolare le nuove norme modificano gli artt. 274 e 275 del Codice di Procedura Penale. Quanto all'art. 274 c.p.p. vengono modificati i presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, dovendo ora il pericolo di fuga non essere soltanto "concreto" ma anche anche attuale, valutazione che non si potrà effettuare unicamente sulla base della gravità del reato per il quale si procede. Sarà infatti necessario approfondire meglio la sussistenza degli elementi necessari per l'applicazione della custodia cautelare dovendosi considerare oltre alla gravità del reato anche ulteriori aspetti come eventuali precedenti, il comportamento dell'imputato, ecc.. Quanto alle modifiche dell'art. 275 c.p.p. viene stabilito che la custodia cautelare in carcere potrà essere disposta unicamente se altre misure interdittive o coercitive risultino inadeguate, relegando, dunque, il carcere, ad un'ipotesi residuale di applicazione di misura cautelare. Il giudice, inoltre, così come disposto dal nuovo art. 292 c.p.p. non potrà più rifarsi alle motivazioni per l'applicazione della misura contenute negli atti del PM, ma dovrà dare una propria e specifica motivazione che consideri anche quanto sostenuto dalla difesa. La durata massima delle misure interdittive, quali la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale, la sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio e il divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali, ai sensi del nuovo art. 308, comma 2, c.p.p., viene aumentata da 2 a 12 mesi e tali misure divengono inefficaci con il solo decorso del termine stabilito. |