Come ormai noto il maxi-emendamento al D.L. n. 138/2011, ha modificato la misura dell’aliquota IVA ordinaria che passa dal 20% al 21%. La nuova aliquota deve essere applicata alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, coincidente con con il giorno successivo a quello di pubblicazione delle disposizioni nella Gazzetta Ufficiale e, dunque, dal 17 settembre 2011. Per individuare il momento di effettuazione delle operazioni, come detto, è necessario considerare quanto previsto dall’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, che prevede momenti differenti a seconda del tipo di operazione che viene posta in essere ed ossia cessioni di beni o prestazioni di servizi. Cessioni di beni Le cessioni di beni si considerano effettuate:
Pertanto, se in data antecedente a quella di entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% sia stata emessa una fattura relativa ad un’operazione concretamente non ancora effettuata, l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 20%. Alla stessa soluzione si perviene anche nel caso in cui, sempre in data antecedente all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, sia stato pagato soltanto un acconto dell'importo di cui alla fattura. Se la consegna o spedizione del bene o il pagamento del saldo avvengono, invece, dopo tale data, si dovrà indicare in fattura l’IVA con aliquota del 21%. Riguardo, invece, alle cessioni di beni per le quali sia stata emesso il documento di trasporto e di consegna di cui al D.P.R. n. 472/1996, (ossia quelle con fatturazione differita) rileva la data effettiva delle consegna dei beni e, pertanto, anche la fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione dovrà riportare l’aliquota IVA vigente in quel momento. Anche le eventuali note di credito emesse dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota IVA del 21% devono riportare l’aliquota IVA vigente alla data di effettuazione dell’operazione principale a cui esse si riferiscono. Prestazione di servizi Secondo quanto disposto dall’art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi si considerano effettuate:
Esemplificando, dunque, nelle ipotesi in cui la fattura sia stata già emessa, prima dell'entrata in vigore del decreto e non sia stata ancora pagata l'IVA andrà considerata al 20%, mentre nelle ipotesi in cui, all'entrata in vigore del decreto, la fattura debba ancora essere emessa, l'aliquota IVA da applicare sarà quella vigente al momento del pagamento del corrispettivo e, dunque, al 21 % Nella sezione del nostro sito DOCUMENTI E MODELLI sono stati aggiornati i fogli di calcolo per gli avvocati contenenti le formule per la determinazione degli accessori di legge da applicare a diritti e onorari, tenendo conto dell'avvenuto aumento dell'IVA al 21%. |